TITOLO PRIMO – COSTITUZIONE E SCOPI
ARTICOLO 1
E’ costituito, con sede nazionale in Roma, il Sindacato FEDERAGENTI, Federazione autonoma degli agenti, subagenti, rappresentanti ed intermediari commercio e servizi in attività e pensionati che aderisce alla Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Cisal. Il sindacato può aderire ad altre confederazioni o associazioni nazionali od internazionali che presentino uno statuto e delle norme regolamentari ispirate ai principi democratici e del libero pensiero previsti dalla Costituzione italiana.
L’adesione e/o la revoca di adesione rispetto alle associazioni o confederazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere decise dal comitato direttivo nazionale, con la maggioranza qualificata dei 4/5 dei componenti, o dal congresso con la maggioranza di cui all’art. 9.
ARTICOLO 2
Il Sindacato è fondato sulla più scrupolosa osservanza dei principi democratici, è indipendente ed autonomo dai partiti politici e lotta per la realizzazione di una società libera che realizzi la massima affermazione della personalità umana. Tutte le cariche sociali sono elettive. Tutte le decisioni devono essere prese a maggioranza dei voti ed essere verbalizzate.
ARTICOLO 3
Il sindacato ha il compito di :
- tutelare gli interessi morali, giuridici, economici e professionali inerenti al rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale e all’intermediazione del commercio e dei servizi (comprendendosi nei servizi anche quelli nel campo assicurativo, finanziario ed immobiliare) e svolge le azioni necessarie per assicurare alla categoria un trattamento giuridico ed economico conforme alle esigenze dei lavoratori interessati;
- tutelare la dignità del lavoro svolto dagli agenti, subagenti, intermediari e rappresentanti;
- tutelare gli interessi degli agenti, subagenti, rappresentanti e degli intermediari in pensione;
- assumere ogni iniziativa capace di potenziare la solidarietà tra gli agenti e rappresentanti;
- promuovere l’organizzazione di studi, corsi d’istruzione, formazione, qualificazione o riqualificazione professionale, dibattiti, seminari e convegni su temi giuridici, economici e tecnici riguardanti i problemi della categoria;
- promuovere iniziative editoriali e pubblicazioni, nonché adottare misure atte a rendere meno gravosi gli adempimenti fiscali e di contabilità a carico della categoria, avvalendosi di strutture interne od esterne alla federazione;
- effettuare, in attuazione degli scopi istituzionali e dei predetti compiti, cessioni di beni e prestazioni di servizi verso il pagamento di specifici corrispettivi, sia nei confronti dei soci che delle altre associazioni aderenti e relativi associati;
- organizzare viaggi e soggiorni turistici, purché connessi con gli scopi istituzionali e riferiti ai soggetti di cui al punto 7);
- cedere anche a terzi proprie pubblicazioni prevalentemente cedute agli associati.
ARTICOLO 4
Fanno parte del Sindacato tutti coloro che svolgono o abbiano svolto l’attività di agente, subagente, rappresentante o intermediario del commercio o dei servizi di cui all’art. 3, comma 1, ed hanno chiesto l’iscrizione. L’iscrizione alla Federagenti deve essere richiesta per iscritto. L’iscrizione comporta l’osservanza delle norme di cui al presente Statuto e si perfeziona con la firma del modulo di adesione. Possono, altresì, iscriversi coloro che da o per almeno cinque anni abbiano svolto attività in Enti/Associazioni/Patronati in favore della categoria ed abbiano chiesto ed ottenuto l’iscrizione.
Gli iscritti assumono l’impegno di versare puntualmente la quota associativa ogni anno prima della scadenza, salvo disdetta. La disdetta – in ogni caso – avrà effetto dal 1 gennaio dell’anno successivo alla data in cui la stessa risulti pervenuta e dovrà essere effettuata almeno tre mesi prima della scadenza tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il comitato direttivo nazionale può prevedere una quota differenziata in relazione all’età, al sistema di pagamento e ad altre condizioni.
L’elettorato attivo e passivo compete a tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa. Può essere espresso un solo voto. E’ consentito il voto per delega, previo apposito regolamento, ma non il voto per corrispondenza.
L’iscrizione impegna i soci al pagamento della quota che è da ritenersi intrasmissibile e non rivalutabile. La cessazione della qualità di socio non dà comunque titolo al rimborso.
ARTICOLO 5
La qualità di iscritto viene meno:
- per dimissioni, comunicate almeno tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; qualora le dimissioni pervengano dopo detto termine l’associato sarà tenuto al pagamento della quota e le dimissioni avranno effetto per l’anno immediatamente successivo, salvo revoca.
- per esclusione approvata dal Comitato Direttivo Nazionale in seguito a:
– atti di indisciplina e di negligenza pregiudizievoli per l’unità e l’efficienza del Sindacato;
– azioni ed atteggiamenti lesivi della dignità degli organi o delle persone che dirigono l’organizzazione;
– atti incompatibili con l’appartenenza all’associazione.
Contro la decisione del Comitato Direttivo Nazionale può essere proposto entro 15 (quindici) giorni ricorso al Collegio dei Probiviri del Sindacato.
TITOLO SECONDO – ORGANIZZAZIONE
ARTICOLO 6
Sono organi della FEDERAGENTI:
- Il Congresso;
- Il Comitato Direttivo Nazionale;
- Il Segretario Generale;
- La Segreteria Nazionale;
- Il Collegio dei Sindaci;
- Il Collegio dei Probiviri;
- Le Segreterie Regionali e Provinciali
TITOLO TERZO – IL CONGRESSO
ARTICOLO 7
Il Congresso è l’organo massimo del Sindacato. Le decisioni del Congresso relative a problemi di interesse comune e di indirizzo generale, sono vincolanti per gli organi della FEDERAGENTI. Esso si riunisce ogni 5 anni in via ordinaria, salvo convocazione straordinaria che può essere richiesta:
– da due terzi degli iscritti,
– dal Comitato Direttivo a maggioranza di 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.
La richiesta di convocazione straordinaria deve contenere gli argomenti che si propongono per la discussione. Ai Congressi Nazionali Ordinari o Straordinari possono partecipare con diritto di voto e di parola, gli iscritti al Sindacato in regola con il versamento delle quote sociali da almeno due mesi prima della data fissata per il Congresso stesso.
Il Congresso è convocato a cura del Presidente onorario o, in caso di assenza, dal Segretario Generale o, in mancanza di quest’ultimo, dal Segretario aggiunto tramite affissione nelle sedi sindacali e spedizione del giornale o di idonea comunicazione con l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo e dell’ordine del giorno. In caso di urgenza motivata ed obiettiva, non imputabile al Comitato direttivo, la comunicazione potrà avvenire tramite pubblicazione nelle sole sedi sindacali.
Le deliberazioni del congresso devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario all’uopo nominati ed essere riportate su apposito registro che dovrà essere posto a disposizione dei soci.
ARTICOLO 8
Il Congresso è valido quando la partecipazione degli aventi diritto non sia inferiore al 30% più uno.
ARTICOLO 9
Il Congresso è l’unico organo competente ad apportare modifiche allo Statuto in vigore alla data di effettuazione del medesimo. Per la validità delle relative deliberazioni è necessario il voto favorevole di almeno il 50% più uno dei presenti. Tutte le variazioni dello Statuto, che potranno essere proposte da ogni iscritto, dovranno essere depositate in forma scritta presso la Segreteria Nazionale almeno 60 giorni prima della data del Congresso.
ARTICOLO 10
Spetta inoltre al Congresso:
- Eleggere i membri del Comitato Direttivo;
- Eleggere, qualora venga presentata proposta motivata da uno o più delegati, il Presidente Onorario della Federagenti, in possesso della qualifica di agente di commercio in attività o in pensione, scelto tra i propri Dirigenti nazionali che si sono particolarmente distinti nel sostenere e rafforzare l’immagine ed il prestigio dell’associazione.
- Eleggere i membri del Collegio dei Sindaci;
- Eleggere i membri del Collegio dei Probiviri;
- Approvare i bilanci consuntivi e la relazione finanziaria della Segreteria Nazionale per il quinquennio.
ARTICOLO 11
Tutti gli eletti durano in carica fino al Congresso successivo e sono rieleggibili. I voti di preferenza non possono essere superiori a 7 (sette) per il Comitato Direttivo Nazionale ed a 2 (due) per il Collegio dei Sindaci e Collegio dei Probiviri. Vi è incompatibilità tra lo status di membro del Collegio dei Sindaci/del Collegio dei Probiviri con lo status di membro di componente del Comitato Direttivo o di Segretario regionale.
TITOLO QUARTO – COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE
ARTICOLO 12
Il Comitato Direttivo Nazionale è l’organo deliberante tra un Congresso e l’altro ed ha competenza a decidere su tutto quanto non rientra nelle competenze del Congresso Nazionale. Esso è composto da almeno 11 (undici) membri eletti dal Congresso Nazionale, oltre che dal Presidente Onorario laddove eletto quale membro di diritto, ed è presieduto dal Segretario od in mancanza dal segretario aggiunto o, in assenza di quest’ultimo, dal Vice segretario.
Il Comitato Direttivo si riunisce almeno 3 (tre) volte l’anno, su convocazione del Segretario o su richiesta scritta di almeno 6 (sei) suoi membri. La lettera di convocazione deve indicare gli argomenti da sottoporre alle decisioni del Comitato Direttivo.
Per la validità delle riunioni è richiesta la partecipazione della metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Segretario generale.
Per ogni riunione viene redatto apposito verbale. In caso di assenza ingiustificata per almeno tre volte consecutive subentra il primo dei non eletti.
Qualora non sussistano altri componenti eletti che vogliano subentrare e qualora il numero dei componenti del direttivo – per qualsiasi causa – sia inferiore a 11 il numero stesso potrà essere integrato tramite cooptazione con voto a maggioranza semplice. Detto sistema potrà essere utilizzato per la nomina di al massimo quattro componenti ed andrà ratificata dal primo congresso successivo alla decisione.
ARTICOLO 13
Spetta al Comitato Direttivo:
- Eleggere tra i propri membri la Segreteria Nazionale;
- Decidere in materia amministrativa per tutto quanto eccede la normale amministrazione;
- Decidere su eventuali questioni interpretative delle norme statutarie proposte dalla Segreteria Nazionale;
- Esaminare ed approvare le relazioni della Segreteria sulla politica sindacale e sull’attività svolta e sui programmi futuri del Sindacato;
- Approvare il rendiconto finanziario consuntivo (anno finanziario 1 gennaio – 31 dicembre) ed il bilancio preventivo predisposti dalla segreteria nazionale sulla base delle indicazioni del congresso;
- Stabilire la percentuale di spettanza della Segreteria Nazionale delle quote sociali incassate dalle Segreterie Provinciali o Interprovinciali;
- Nominare il tesoriere.
TITOLO QUINTO – SEGRETERIA NAZIONALE
ARTICOLO 14
La Segreteria Nazionale è formata da 5 (cinque) membri eletti dal Comitato Direttivo tra i propri membri. Spetta alla Segreteria Nazionale eleggere nel proprio ambito:
- Il Segretario;
- Il segretario aggiunto ed il vice segretario;
La Segreteria Nazionale rappresenta il Sindacato e svolge il proprio mandato secondo le direttive e gli indirizzi fissati dal Congresso e dal Comitato Direttivo Nazionale.
Il Segretario generale ha la legale rappresentanza del Sindacato, attua le indicazioni della Segreteria nazionale e collabora con gli organi della Federagenti. In caso di sua assenza od impedimento temporaneo il Segretario è sostituito dal Segretario aggiunto o, in assenza di quest’ultimo, dal Vice Segretario.
Il Segretario Generale cura l’organizzazione e l’attività del Sindacato in attuazione delle deliberazioni della Segreteria nazionale e potrà delegare alcuni funzioni ad uno o più membri del comitato direttivo.
ARTICOLO 15
Spetta inoltre alla Segreteria Nazionale:
predisporre annualmente il rendiconto finanziario da sottoporre all’approvazione del Comitato Direttivo nonché il bilancio preventivo;
curare il collegamento con le varie Segreterie Provinciali e Regionali;
deferire al Collegio dei Probiviri i casi per i quali ritiene ci sia materia d’intervento da parte di tale organo;
designare i rappresentanti del Sindacato negli organismi ove tali rappresentanze siano richieste o previste;
predisporre la formulazione e l’unificazione delle proposte di variazione allo Statuto presentate dagli iscritti o dalla Segreteria stessa per sottoporli all’esame del Direttivo Nazionale.
TITOLO SESTO – COLLEGIO DEI SINDACI
ARTICOLO 16
Il Collegio dei Sindaci si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti, tutti eletti dal Congresso.
Qualora il numero dei componenti, titolari o supplenti, sia – per qualsiasi motivo – inferiore a 5 il numero stesso potrà essere integrato tramite cooptazione con voto a maggioranza semplice dei componenti del collegio.
I Sindaci effettivi eleggono tra loro il Presidente che partecipa di diritto, con solo voto consultivo, alle riunioni del Direttivo Nazionale.
ARTICOLO 17
Il Collegio dei Sindaci adempie alle proprie funzioni secondo le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del C.C. in quanto applicabili.
Inoltre il Collegio dei Sindaci:
– esamina e controlla i bilanci predisposti dalla Segreteria Nazionale;
– controlla in generale l’andamento economico e finanziario del Sindacato;
– riferisce sulla gestione finanziaria al Congresso ed al Comitato Direttivo Nazionale.
TITOLO SETTIMO – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
ARTICOLO 18
Il Collegio dei Probiviri è l’organismo di garanzia statutaria del Sindacato. Esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Congresso. I membri effettivi eleggono tra loro un Presidente. Il Collegio decide sulle questioni intervenute tra gli associati al Sindacato e tra questi e gli organi sindacali ad esso sottoposte per iscritto dalla Segreteria nazionale. Esprime parere sulla radiazione dei soci inadempienti rispetto alle norme statutarie. Le motivate decisioni del Collegio dei Probiviri hanno carattere definitivo e debbono essere notificate alle parti interessate.
Qualora il numero dei componenti, titolari o supplenti, sia – per qualsiasi motivo – inferiore a 5 il numero stesso potrà essere integrato tramite cooptazione con voto a maggioranza semplice dei componenti del collegio.
TITOLO OTTAVO – ORGANI PROVINCIALI e REGIONALI
ARTICOLO 19
In ciascuna Regione/provincia possono essere costituiti una Segreteria Regionale/Provinciale, formata da almeno tre membri, eletti in un Congresso Regionale/Provinciale che dovrà tenersi almeno due mesi prima del Congresso Nazionale, oppure un Comitato Regionale/provinciale designato dal Comitato Direttivo Nazionale. Il Congresso Regionale/Provinciale nominerà inoltre i delegati al Congresso Nazionale del Sindacato. La Segreteria Regionale/provinciale oppure il Comitato Regionale/provinciale potranno nominare i delegati al Congresso Nazionale.
La Segreteria Regionale/Provinciale sarà costituita da un Segretario, un Segretario aggiunto ed un Vice Segretario. Il Segretario deve essere agente, subagente o comunque intermediario del commercio in attività o pensionato, in forma individuale o socio di società di agenzia.
ARTICOLO 20
Spetta alle Segreterie regionali o Provinciali o ai Comitati regionali o Provinciali
– rappresentare il Sindacato a livello Regionale e provinciale;
– promuovere le azioni necessarie e risolvere i problemi sindacali ed organizzativi di carattere locale;
– curare il collegamento con la Segreteria Nazionale ed il Direttivo Nazionale;
– proporre alla Segreteria, che le sottoporrà all’approvazione del Comitato Direttivo, le designazioni dei rappresentanti locali negli organismi ove tali rappresentanze siano richieste o previste.
TITOLO NONO – NORME AMMINISTRATIVE
ARTICOLO 21
Le entrate del Sindacato sono costituite:
– dai contributi associativi, con importi e modalità stabilite dal Comitato Direttivo;
– dagli interessi attivi;
– da eventuali altre fonti.
I contributi vengono riscossi nelle misure stabilite dal Comitato Direttivo Nazionale. Le Segreterie Regionali e Provinciali sono tenute a trasmettere, entro il 31 marzo dell’anno successivo, alla Segreteria Nazionale il rendiconto annuale delle spese sostenute. La percentuale delle quote di competenza della Segreteria Nazionale, dovrà essere rimessa con cadenza mensile. In caso d’inosservanza da parte delle Segreterie Regionali o Provinciali degli adempimenti previsti dal presente articolo il Comitato Direttivo Nazionale potrà disporre la nomina di un Commissario.
ARTICOLO 22
E’ fatto divieto di distribuire sotto qualsiasi forma, diretta od indiretta, eventuali attivi di gestione, fondi o proventi, salvo che la destinazione o la distribuzione siano disposte per legge.
ARTICOLO 23
In caso di scioglimento della Federagenti, per qualsiasi causa, il patrimonio sarà devoluto alla Cisal o ad altra associazione di cui all’art. 1 del presente Statuto, salvo diversa destinazione prevista dalla legge.