La legge n. 145/2018 recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 all’art. 1 comma 283, ha ripristinato l’indennizzo per la chiusura dell’attività commerciale istituita a suo tempo dall’articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 e più volte rifinanziata sino al 31 dicembre 2016 (scad. domanda 31.1.2017), allorquando la misura non fu riconfermata per l’anno successivo. La finanziaria 2019 ha reintrodotto l’istituto in parola senza modifiche e quindi i requisiti sono gli stessi precedentemente previsti e che qui andiamo a riassumere:
Età: 62 anni di età se uomini e 57 anni per le donne alla data di presentazione della domanda; Contribuzione minima: 5 anni contribuzione Inps Fondo esercenti attività commerciali.Posizione soggettiva: avere cessato definitivamente l’attività e richiesto la cancellazione alla Camera di commercio; L’indennizzo è pari a circa € 513,00 mensili, per 13 mensilità sino al raggiungimento dell’età per la pensione.
Si rappresenta che la legge non prevede un termine e pertanto l’indennizzo sarà assegnato, sino all’esaurimento delle risorse disponibili. Sul punto la legge finanziaria introduce un meccanismo di monitoraggio dell’equilibrio finanziario che, a parere di molti, necessita di più approfondite valutazioni, ciò detto, anche in attesa delle necessarie istruzioni operative da parte dell’INPS vi assicuriamo che vi terremo informati sugli ulteriori sviluppi.