Nuovo regolamento Enasarco 2017-05-04T14:07:00+00:00

Vi trasmettiamo il Nuovo Regolamento Enasarco affinché ne prendiate visione ed opportuna conoscenza. Poiché mi rendo conto che non tutti avranno il tempo o la voglia di leggerlo … vi suggerisco comunque di scaricarlo, stamparlo e conservarlo.
Naturalmente potete inviarne copia anche a vostri colleghi non iscritti ad A.R.CO. affinché si rendano conto anche loro di quanto sta operando la vostra Associazione e quanto di meglio potevano fare le altre Associazioni di categoria.

Cordialmente

Il Presidente A.R.CO.
Roberto Lodi

Qui puoi consultare lo Statuto della Fondazione ENASARCO Approvato dal C.d.A il 23 giugno 2005 modificato dal C.d.A. il 14 settembre 2005 in attesa di ratifica da parte del Ministero del Lavoro.

STATUTO DELLA FONDAZIONE ENASARCO
PARTE I
TITOLO I
COSTITUZIONE E SCOPI
ART. 1 (Costituzione della Fondazione ENASARCO)
L’ENASARCO, Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio, costituito con Regio Decreto 6 giugno1939, n.1305, e ridisciplinato con DPR 4 agosto 1971, n. 756, è trasformato in Fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato, incaricata di Pubbliche funzioni a norma dell’art. 38 della Costituzione, con autonomia gestionale, organizzativa e contabile, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. La Fondazione ENASARCO riconosce il principio della competenza dell’autonomia collettiva per la disciplina e la determinazione dei criteri e dei livelli di contribuzione e delle prestazioni, per l’adozione di eventuali successive modifiche dello Statuto – ivi compresi i criteri di elezione e designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci – nonché per l’adozione del Regolamento di previdenza. La Fondazione assume, pertanto, i principi e gli indirizzi contenuti nell’Accordo Collettivo del 23 ottobre 1996, nonché in quelli successivi tra le medesime parti contraenti, quali presupposti per l’esplicazione della potestà deliberativa da parte del Consiglio di Amministrazione nelle materie di cui all’art. 3, comma 12 della legge 8 agosto 1995, n. 335. La Fondazione ENASARCO persegue i suoi fini istituzionali assicurando condizioni di equilibrio economico-finanziario nonché il mantenimento nel medio-lungo periodo della garanzia della riserva legale nella misura di cinque annualità previste dall’art. 1, comma 4, lett. c), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 ; in tal modo salvaguardando nel tempo la specificità della previdenza integrativa della categoria. La Fondazione ENASARCO ha durata indeterminata.
ART. 2 (Scopi istituzionali e sede legale)
La Fondazione ENASARCO provvede, senza fini di lucro, alla previdenza integrativa, alla assistenza ed alla istruzione professionale per la categoria degli agenti e rappresentanti di commercio nelle forme, alle condizioni e con le modalità stabilite, oltre che dal presente Statuto, dalle leggi, dai regolamenti e dagli accordi economici collettivi nazionali. La Fondazione svolge, altresì, in favore della stessa categoria, le altre attività che siano individuate dalla contrattazione collettiva nazionale, in quanto connesse allo svolgimento del rapporto di agenzia . La Fondazione ha sede legale in Roma e svolge la sua attività in tutto il territorio nazionale anche attraverso una propria organizzazione periferica.
ART. 3 (Regolamento delle attività istituzionali)
Le attività istituzionali della Fondazione ENASARCO sono disciplinate con apposito Regolamento emanato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 1, comma 4, del Decreto legislativo 20.6.1994, n. 509.
TITOLO II ORGANIZZAZIONE
CAPO I (Organi della Fondazione)
ARI. 4 (Organi della Fondazione)
Gli organi della Fondazione ENASARCO sono:
1) il Presidente;
2) il Consiglio di Amministrazione;
3) il Comitato Esecutivo;
4) il Collegio dei Sindaci. Gli Organi previsti dal precedente comma durano in carica quattro anni ed alla scadenza del mandato i membri possono essere confermati
CAPO II ( Presidenza )
ART. 5 ( Presidente )
Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta, elegge nel proprio ambito il Presidente, scelto tra i rappresentanti degli agenti. Il Presidente:
a) ha la legale rappresentanza della Fondazione;
b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, individuando gli argomenti da sottoporre al loro esame;
c) vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo;
d) firma gli atti e documenti che comportino impegni per l’Ente con facoltà di delegare, per il compimento di determinati atti, la rappresentanza dell’Ente al Direttore Generale ed ai funzionari appositamente designati;
e) esercita le altre attribuzioni demandategli dal Consiglio di Amministrazione;
f) può delegare particolari funzioni inerenti alla sua carica, o per determinati atti, la legale rappresentanza della Fondazione ad uno dei Vice Presidenti.
ART. 6 (Assenza, impedimento e sostituzione del Presidente)
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono esercitate da uno dei Vice Presidenti di cui al successivo art. 7, ad anni alterni, secondo l’ordine determinato dal Consiglio di Amministrazione all’inizio del mandato. In caso di assenza o impedimento del Vice Presidente vicario pro-tempore, le funzioni medesime vengono svolte dall’altro Vice Presidente. Qualora la carica di Presidente si renda vacante, le relative funzioni sono temporaneamente attribuite nel rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente. In tal caso, il Vice Presidente facente funzioni attiva la procedura di ricostituzione dell’Organo.
ART. 7 (Vice Presidenti)
Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta, nomina nel proprio ambito due Vice Presidenti, scelti tra i Consiglieri rappresentanti delle case mandanti appartenenti alle Organizzazioni maggiormente rappresentative. A ciascuno dei Vice Presidenti è attribuita, per delega del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, la funzione della sovraintendenza alla gestione finanziaria e a quella di ristrutturazione ed organizzazione dell’Ente, per il perseguimento degli obiettivi e secondo gli indirizzi approvati dal Consiglio di Amministrazione stesso. Il Presidente e i due Vice Presidenti mantengono rapporti di coordinamento e di reciproca consultazione nell’attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, in quelle di seguito indicate:
a) acquisto, alienazione, permuta ed eventuale trasformazione di beni immobili;
b) impiego dei fondi disponibili in attività mobiliari, anche a carattere contingente;
c) stipulazione di convenzioni con Istituti di credito per l’affidamento di servizi vari;
d) stipulazione di polizze assicurative;
e) provvedimenti di assunzione del personale.
Qualora uno dei Vice Presidenti cessi dalla carica per qualsiasi motivo, il Presidente attiva immediatamente la procedura di sostituzione nel rispetto della norma di cui al primo comma.
CAPO III (Consiglio di Amministrazione)
ART. 8 – (Composizione)
Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
1. otto rappresentanti degli agenti e rappresentanti di commercio, designati dalle Associazioni maggiormente rappresentative che abbiano stipulato o stipuleranno, con le Organizzazioni datoriali di cui alla lettera b), gli accordi economici collettivi a livello nazionale e gli accordi anche futuri di cui all’articolo 1, secondo comma, del presente Statuto per la gestione compartecipata della Fondazione Enasarco, nonché le norme regolamentari relative alle prestazioni integrative gestite dall’Enasarco e dall’accantonamento presso l’Enasarco stesso delle somme dovute a titolo di indennità per lo scioglimento del contratto di agenzia e rappresentanza commerciale;
quattro rappresentanti dei preponenti, designati dalle confederazioni datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale che abbiano stipulato o stipuleranno gli accordi e le norme regolamentari di cui alla lettera a) che precede;
un rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da questi designato;
2. Sei Due mesi prima della scadenza dell’Organo, il Presidente chiede al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’individuazione delle associazioni maggiormente rappresentative su base nazionale di cui al comma precedente, lettera a) e lettera b);
2. ricevuta la comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Presidente invita le associazioni maggiormente rappresentative come sopra individuate a indicare i propri rappresentanti nel termine di sessanta trenta giorni dal ricevimento di tale invito. Analogo invito il Presidente rivolge per la nomina del rappresentante ministeriale.
3. Ove il termine di cui al comma 2 trascorra inutilmente, il Presidente, in applicazione dell’articolo 25, comma 1, del codice civile, chiede al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di provvedere direttamente alla indicazione dei rappresentanti dell’associazione che non abbia provveduto alla designazione.
ART. 9 ( Sostituzioni )
Nell’ipotesi in cui uno dei membri del Consiglio di Amministrazione cessi dalla carica per qualsiasi motivo, il Presidente attiva immediatamente la procedura di integrazione dell’Organo nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 8; il membro nominato in sostituzione di altro cessato dalla carica nel corso del quadriennio, per dimissioni o per altra causa, rimarrà in carica fino a quando vi sarebbe rimasto il membro sostituito.
ART. 10 (Convocazione e riunioni)
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno ogni mese, su convocazione del Presidente mediante avviso da inviare, anche via fax o per telegrafo, almeno sette giorni prima, indicante il luogo, il giorno e l’ora della riunione e gli argomenti da trattare. In caso di assoluta urgenza, il termine può essere ridotto a tre giorni. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce altresì ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure ne facciano richiesta i due Vice Presidenti o almeno un terzo dei componenti o il Collegio dei Sindaci. Le adunanze sono valide con l’intervento di almeno la metà più uno dei componenti.
ART. 11 (Attribuzioni )
Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione della Fondazione e delibera su ogni questione ad esso deferita da leggi, decreti, regolamenti, che non risulti espressamente demandata ad altri Organi.
Il Consiglio di Amministrazione non può delegare le attribuzioni riguardanti le seguenti materie:
a) eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni statutarie ovvero del Regolamento di previdenza e di assistenza della Fondazione, sulla base delle pattuizioni che intervengano congiuntamente tra le parti contraenti dell’Accordo Collettivo del 23 ottobre 1996;
b) criteri e livelli delle contribuzioni e delle prestazioni, in conformità delle determinazioni definite congiuntamente dalle parti contraenti dell’Accordo Collettivo del 23 ottobre 1996; c) adozione di norme regolamentari in materia di gestione e di disposizione del patrimonio immobiliare e mobiliare ed eventuali successive integrazioni o modificazioni delle norme stesse;
d) approvazione dei bilanci preventivi, delle relative note di variazione e dei bilanci consuntivi;
e) approvazione dei piani di investimento o disinvestimento e deliberazione dei conseguenti provvedimenti per la loro attuazione, secondo criteri di ripartizione del rischio nella scelta degli impieghi, ed eventuale assunzione di partecipazioni societarie;
f) nomina o revoca del Direttore Generale, nonché di uno o più Vice Direttori Generali, e determinazione del loro trattamento economico e normativo;
g) determinazione di criteri, obiettivi e modalità della contrattazione collettiva di lavoro per i dirigenti e per gli altri dipendenti della Fondazione, nonché approvazione degli eventuali Regolamenti attinenti i dipendenti medesimi;
h) decisioni attinenti la definizione della struttura organizzativa e dei compiti della Fondazione; Il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre in tema di:
i) destinazione degli incrementi derivanti dai bilanci di esercizio;
l) istituzione, composizione ed attribuzione di Commissioni istruttorie;
m) criteri di applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalle Leggi, dagli Accordi economici collettivi e dai Regolamenti;
n) competenze economiche, indennità, rimborsi spese spettanti al Presidente, ai Vice Presidenti, ai componenti gli Organi Collegiali e le Commissioni istruttorie. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti, salvo l’espressa previsione di maggioranze qualificate di cui al successivo sesto comma. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), e), f), ed h) devono essere assunte con il voto favorevole del Presidente, dei Vice Presidenti e dei quattro quinti degli altri Consiglieri presenti. Le deliberazioni di cui alle lettere a) e b) sono sottoposte all’approvazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. I bilanci preventivi e consuntivi, le note di variazione al bilancio di previsione, gli atti concernenti i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti, le delibere contenenti criteri direttivi generali, sono inviati al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 3, del Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
ART. 12 (Verbali)
Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo sono redatti processi verbali firmati dal Presidente e da chi assolve le funzioni di segretario.
CAPO IV (Comitato Esecutivo)
ART. 13 (Composizione)
Il Comitato Esecutivo è composto:
a) dal Presidente;
b) dai Vice-Presidenti;
c) da quattro Consiglieri nominati dal Consiglio di Amministrazione, tre dei quali scelti fra i componenti di cui alla lettera a) dell’art. 8 ed uno fra i componenti di cui alla lettera b) del medesimo articolo. Esso è convocato dal Presidente in via ordinaria almeno una volta ogni quindici giorni e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due membri o il Collegio dei Sindaci. Per la validità delle riunioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti; per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. L’avviso di convocazione, indicante il luogo, il giorno e l’ora della riunione e le questioni da trattare, è inviato, anche via fax o per telegrafo, almeno tre giorni prima; in caso di assoluta urgenza, il termine può essere ridotto a ventiquattro ore.
ART. 14 (Competenze)
Il Comitato Esecutivo:
1. esercita le attribuzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione, secondo criteri definiti di durata e di materia, ed esamina le questioni ad esso demandate dal Consiglio medesimo e dal Presidente;
2. esamina i bilanci preventivi e consuntivi della Fondazione e le relazioni da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione;
3. decide i ricorsi concernenti i contributi e le prestazioni della Fondazione;
4. delibera la cancellazione, riduzione, surrogazione e frazionamento di ipoteche iscritte a garanzia di crediti della Fondazione; delibera, altresì, le annotazioni relative nonché lo svincolo di cauzioni, la rinuncia, proroga e rateizzazione di crediti, e la transazione di controversie. Il Comitato Esecutivo può delegare le funzioni di cui al primo comma, punto 4, al Direttore Generale ed ai Dirigenti.
CAPO V (Collegio dei Sindaci)
ART. 15 (Composizione, nomina e funzioni)
1. Il Presidente e i componenti degli altri Organi devono possedere capacità ed esperienza amministrativa adeguate alle funzioni da ricoprire ai sensi dell’articolo 2387 del Codice Civile.
2. Il possesso dei requisiti di cui al primo comma, per i componenti gli organi collegiali in rappresentanza delle Organizzazioni di cui all’articolo 8 comma 1 lettere a) e b) ed all’art. 13 comma 1 lettere c) e d) è attestato dall’Organizzazione Sindacale designante.
CAPO VI (Onorabilità e professionalità del Presidente e dei componenti gli Organi Collegiali)
ART. 16 (Onorabilità)
Sono cause ostative di accesso alle cariche dell’Ente:
a) la cancellazione dal ruolo agenti e rappresentanti di commercio, salvo che essa dipenda da richiesta dell’interessato conseguente a pensionamento;
b) l’interdizione, l’inabilitazione, la dichiarazione di fallimento, la condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’industria ed il commercio ovvero per omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione. Sono cause di decadenza dalle cariche dell’Ente: a) le cause ostative di cui al comma precedente; b) l’assenza ingiustificata per quattro sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione. La dichiarazione di decadenza è effettuata dal Consiglio di Amministrazione, sentito l’interessato.
ART. 17 ( Professionalità )
Il Presidente e i componenti degli altri Organi devono possedere adeguate capacità ed esperienza amministrativa, conseguite presso istituzioni e soggetti pubblici o privati di significative dimensioni nello svolgimento di funzioni direttive o nell’assolvimento di incarichi di vertice, anche facendo parte di organismi collegiali di amministrazione, per uno o più periodi non inferiori ad un triennio. Ai sensi dell’art. 1, comma 4, lettera b), del Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, il requisito di professionalità è ritenuto esistente nei soggetti appartenenti alla categoria degli agenti e rappresentanti di commercio, anche in stato di quiescenza. Il possesso dei requisiti di cui al primo comma, per i componenti gli Organi collegiali in rappresentanza dei preponenti, è attestato dall’Organizzazione Sindacale designante.
CAPO VII (Direttore Generale)
ART. 18 (Nomina e funzioni)
Il Direttore Generale e i Vice Direttori Generali sono nominati dal Consiglio di Amministrazione fra i soggetti che siano provvisti della necessaria professionalità. Il Direttore Generale, sulla base degli indirizzi e determinazioni degli Organi di amministrazione, esercita le attribuzioni conferitegli dagli Organi stessi e sovrintende al personale e all’organizzazione dei Servizi della Fondazione. Ha la responsabilità dell’attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi fissati dagli Organi. Esercita il potere disciplinare adottando i consequenziali provvedimenti. Interviene, con funzioni consultive, alle sedute del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e delle Commissioni istruttorie.
TITOLO III PATRIMONIO E CONTABILITA’
ART. 19 ( Patrimonio )
Il patrimonio della Fondazione è formato dai beni immobili e mobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo spettino alla Fondazione stessa.
ART. 20 ( Entrate )
Le entrate della Fondazione sono costituite: 1. dai contributi ad essa spettanti; 2. dalle rendite del patrimonio; 3. dalle somme incassate per atti di liberalità e per qualsiasi altro titolo.
ART. 21 (Investimenti)
I fondi liquidi della Fondazione Possono essere investiti in: a) titoli dello Stato o garantiti dallo Stato; b) annualità dovute dallo Stato; c) obbligazioni o titoli equiparati degli Istituti esercenti il credito fondiario; d) beni immobili liberamente disponibili; e) depositi fruttiferi presso Istituti di credito di notoria solidità; f) mutui fruttiferi garantiti da ipoteche di primo grado; g) altre forme deliberate dal Consiglio di Amministrazione che assicurino validi rendimenti, anche in rapporto alle disposizioni della legge 6 febbraio 1996, n. 52, quali partecipazioni azionarie o quote sociali in istituti, banche, società di notoria solidità, ecc.
ART. 22 (Bilanci preventivo e consuntivo)
Gli esercizi finanziari della Fondazione hanno durata dal l° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ciascun esercizio debbono essere compilati, a cura del Direttore Generale, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, quest’ultimo con la situazione patrimoniale alla fine dell’esercizio. Qualora siano stati istituiti fondi speciali o gestioni separate, devono essere compilati per essi bilanci distinti. I bilanci della Fondazione, al fine di assicurare la continuità nell’erogazione delle prestazioni, debbono prevedere una riserva legale non inferiore a cinque annualità dell’importo delle pensioni in essere. I bilanci, corredati dalle relazioni illustrative, sono sottoposti, dopo l’esame del Comitato Esecutivo, unitamente alle relazioni del Collegio dei Sindaci, al Consiglio di Amministrazione che deve deliberare sul bilancio di previsione entro il 30 novembre precedente l’esercizio considerato e sul bilancio consuntivo entro il 30 giugno successivo all’esercizio cui si riferisce. La gestione economico-finanziaria della Fondazione deve assicurare l’equilibrio di bilancio mediante l’attuazione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico di cui al successivo art. 24, da redigersi con periodicità almeno triennale. I rendiconti annuali sono sottoposti a revisione contabile indipendente e a certificazione da parte dei soggetti in possesso dei requisiti per l’iscrizione al registro di cui all’art. 1 del Decreto legislativo 27.1.1992, n. 88.
ART. 23 (Riserva legale)
La riserva legale di cui al precedente art. 22, terzo comma, è costituita dal patrimonio netto della Fondazione ENASARCO e dovrà avere misura non inferiore a cinque annualità delle pensioni in essere. Qualora, durante la vita della Fondazione, l’ammontare risulti inferiore alla misura indicata, si provvederà al suo adeguamento.
ART. 24 (Bilancio tecnico della gestione pensionistica)
La Fondazione redige, con periodicità almeno triennale, il bilancio tecnico della gestione pensionistica. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle risultanze del bilancio tecnico, adotta i provvedimenti di sua competenza per il mantenimento dell’equilibrio finanziario della Fondazione. Le risultanze del bilancio tecnico sono tempestivamente comunicate alle Organizzazioni firmatarie degli accordi economici collettivi di categoria.
TITOLO IV RAPPORTI CON GLI ISCRITTI
ART. 25 (Accesso ai documenti)
La Fondazione garantisce a ciascun iscritto l’accesso alla documentazione relativa alla sua posizione ed a qualsiasi altro atto utile alla cura ed alla difesa dei suoi diritti all’erogazione delle prestazioni dovutegli, disponendo a richiesta estratti e fotocopie. La facoltà di accesso di cui al presente articolo si esercita nel rispetto comunque del diritto alla riservatezza dei terzi, persone, gruppi od imprese. Con apposita delibera il Consiglio di Amministrazione disciplina l’esercizio del diritto di accesso ed individua gli atti per i quali l’accesso stesso è escluso.
TITOLO V DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
ART. 26 ( Disavanzo economico-finanziario)
In caso di disavanzo economico-finanziario della gestione pensionistica, rilevato dai rendiconti annuali e confermato dal bilancio tecnico, qualora il Consiglio di Amministrazione non adotti i necessari provvedimenti correttivi, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, si provvede alla nomina di un Commissario Straordinario, il quale promuove i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione. Sino al ristabilimento dell’equilibrio finanziario, sono sospesi tutti i poteri degli Organi di amministrazione. Ove lo stato di disavanzo economico e finanziario permanga dopo tre anni dalla nomina del Commissario ed accertata l’impossibilità da parte dello stesso di potere ristabilire l’equilibrio finanziario, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, è nominato un Commissario liquidatore con i poteri di cui alle norme vigenti in materia di liquidazione coatta, in quanto applicabili. Nel caso contemplato dai precedenti commi e quando intervenga lo scioglimento della Fondazione, il patrimonio netto risultante a liquidazione chiusa sarà attribuito agli iscritti, salvo che la legge non disponga altrimenti, in proporzione ai saldi dei conti individuali. Nel caso in cui gli Organi di amministrazione si rendano responsabili di gravi violazioni di legge afferenti la corretta gestione della Fondazione, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, nomina un Commissario Straordinario con il compito di salvaguardare la corretta gestione della Fondazione e di avviare e concludere, entro sei mesi dalla sua nomina, la procedura per ricostituire gli Organi di amministrazione medesimi.
ART. 27 (Rinvio ad altre fonti normative)
Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge e, in mancanza di esse, ai principi generali del diritto vigente.
PARTE II DISPOSIZIONI TRANSITORIE
TITOLO I EFFETTI DELLA TRASFORMAZIONE DELL’ENTE PUBBLICO IN FONDAZIONE ENASARCO
ART. 28 (Rapporti giuridici attivi e passivi – Successione)
Alla Fondazione ENASARCO sono attribuite tutte le attività e le passività patrimoniali dell’omonimo Ente di diritto pubblico, nella consistenza risultante alla data della trasformazione.
ART. 29 (Proroga degli Organi dell’Ente pubblico)
Gli Organi in carica alla data di approvazione degli atti di trasformazione dell’Ente continuano ad operare fino all’insediamento dei nuovi Organi che dovrà avvenire nel rispetto dei termini di cui ai successivi articoli 33 e 34.
ART. 30 (Delibere e Regolamenti – Successione)
Le delibere e i regolamenti dell’Ente Nazionale Assistenza Agenti Rappresentanti Commercio restano in vigore sino alla loro eventuale integrazione, modifica o sostituzione. Entro sei mesi dall’insediamento, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione adotta la delibera di modifica della legge 2 febbraio 1973, n. 12, in conformità ai principi ed ai criteri stabiliti in materia di prestazioni e di contribuzione dall’Accordo Collettivo del 23 ottobre 1996 Entro nove mesi dall’insediamento, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione darà altresì attuazione a quanto stabilito nel paragrafo IV dell’Accordo Collettivo del 23 ottobre 1996, per lo sviluppo di logiche e criteri di redditività nell’articolazione e programmazione degli investimenti e nella gestione del patrimonio.
TITOLO II PRIMA FASE DI APPLICAZIONE DELLO STATUTO
ART. 31 (Composizione degli Organi collegiali)
In fase di prima applicazione del presente Statuto, avuto riguardo a quanto stabilito dall’art. l, comma 4, lettera a) del Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, i Consiglieri di cui all’art. 8, primo comma, lettere a) e b), ed i Sindaci di cui all’art. 15, primo comma, lettere c) e d) ed i relativi supplenti, vengono nominati sulla base delle designazioni delle Organizzazioni sindacali degli agenti e rappresentanti di commercio e delle Organizzazioni dei preponenti, così come risultanti ed individuate dai Decreti del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 21 novembre 1989, 2 gennaio 1994 e 29 luglio 1994. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, per la rappresentanza delle Organizzazioni dei preponenti in seno al Collegio dei Sindaci, si applica il terzo comma dell’art. 15; per quella degli agenti di commercio, le Organizzazioni firmatarie dell’Accordo Collettivo del 23 ottobre 1996 saranno presenti in qualità di Sindaco effettivo, ove non facciano parte del Consiglio di Amministrazione.
ART. 32 (Procedimento di nomina)
Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione dell’approvazione del presente Statuto da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il Presidente in carica invita le Organizzazioni sindacali dei preponenti e quelle degli agenti e rappresentanti di commercio più rappresentative e quali risultanti ed individuate dai Decreti del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di cui al precedente art. 31, nonché i Ministeri vigilanti, ad effettuare le designazioni di competenza. Le designazioni devono avvenire entro trenta giorni dall’invito di cui al primo comma. Scaduto il termine di cui al secondo comma, il Presidente, sulla base e in conformità delle designazioni ricevute, procede, entro quindici giorni, alla convalida delle nomine per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio dei Sindaci. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato entro i successivi quindici giorni.
ART. 33 (Mancata designazione da parte di alcuna delle Organizzazioni sindacali)
Nel caso che qualcuna delle Organizzazioni sindacali di cui al primo comma dell’art. 31 non provveda alla designazione prevista dallo stesso comma, il Presidente in carica reitera immediatamente l’invito a procedere alla designazione dei suoi rappresentanti non oltre il termine di quindici giorni dallo scadere di quello di cui al secondo comma dell’art. 32. Nel caso di persistente mancata designazione, il Presidente chiede al Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di procedere alla nomina dei membri mancanti ai sensi del primo comma dell’art. 25 del Codice Civile. Il Consiglio di Amministrazione, in attesa delle nomine di cui al comma precedente, esercita comunque le sue attribuzioni, sempreché siano stati nominati almeno nove componenti.
ART. 34 (Sostituzione del Presidente e dei componenti gli Organi Collegiali)
Qualora, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica uno dei componenti gli Organi Collegiali di cui agli articoli 8, primo comma, lettere a) e b) e 15, primo comma, lettere c) e d) o il relativo supplente, si procede alla sua sostituzione nel rispetto delle disposizioni di cui al presente titolo. Ove cessino dalla carica il Presidente e i Vice Presidenti, si provvede in conformità, rispettivamente, ai precedenti articoli 6 e 7.